ROTTAMAZIONE TER
Il Collegato Fiscale alla manovra di Bilancio 2019 ha
previsto la riapertura dei termini per la definizione agevolata (detta anche
Rottamazione) dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2017.
Chi può
aderire alla rottamazione ter
Possono aderire alla rottamazione:
a) Coloro che
non hanno aderito alle precedenti rottamazioni
b) Coloro che
pur avendo presentato la domanda nelle precedenti rottamazioni non le hanno
perfezionate sia a causa del diniego che per il mancato pagamento delle somme
dovute.
Imposte
rottamabili
La
rottamazione può avere ad oggetto i singoli carichi e non necessariamente l’intero
importo richiesto con la cartella esattoriale e può riguardare:
Iva,
Ires,
Irpef,
Addizionali, Contributi Inps, contributi
(o premi) Inail, Contributi previdenziali
dovuti alle Casse Professionali (solamente quelle casse che hanno affidato la
riscossione all’Agenzia delle Entrate Riscossione).
Non
rientrano invece nella rottamazione tutte quelle imposte di natura “locale”
come l’IMU, la TARSU ecc. se riscosse in proprio dai Comuni o tramite
affidamento a soggetti iscritti all’Albo per l’accertamento ex art.53 del D.Lgs
446/1997.
Sono inoltre
escluse tutte le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie
o contributive quali per esempio:
a) le sanzioni irrogate dall’Antitrust
b) dalla
Consob
c) per violazioni alle disposizioni antiriciclaggio
d) per lavoro in nero
e) recupero degli aiuti di Stato
f) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
g) multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
h) risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea
i) iva riscossa all'importazione
Cosa si paga
Con l'adesione alla definizione agevolata (rottamazione) si paga:
a) il Tributo
b) interessi da ritardata iscrizione a ruolo
c) aggio della riscossione (calcolato però solo su tributo e interessi escludendo le sanzioni e gli interessi di mora)
d) rimborso delle spese per procedure cautelari o esecutive
Cosa viene "rottamato"
Con l'adesione alla definizione agevolata non devono essere pagate:
a) le sanzioni amministrative ( con riferimento alle violazioni del codice della strada la rottamazione si applica limitatamente agli interessi)
b) gli interessi di mora
Data di riferimento per i carichi affidati
Al fine di individuare le poste debitorie per le quali è possibile fruire della definizione agevolata, l'art.3 del DL 119/2018 richiama gli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Ai fini della definizione non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento, bensì la data di affidamento del carico all'agente della riscossione.
Accade frequentemente, per esempio, che per i carichi affidati negli ultimi mesi del 2017 l'agente della riscossione abbia provveduto a notificare la cartella nel corso del 2018. Pertanto, nell'esempio appena visto, è possibile rottamare cartelle notificate nel 2018 se riferite a carichi affidati nel 2017.
E' stato infine chiarito che con il termine "carichi affidati" si debba intendere "carichi trasmessi" in quanto usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore-agenzia delle entrate.
Come
aderire alla rottamazione ter
Il contribuente che intende aderire alla definizione
agevolata (rottamazione) deve presentare un’apposita domanda entro il
30.04.2019.
Entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica al
debitore l’importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata
(rottamazione) nonché gli importi dovuti e le date delle singole rate (in caso
di pagamento rateale).
Effetti
della presentazione della domanda
A seguito della presentazione della domanda di rottamazione,
limitatamente ai carichi indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente, sono sospesi:
1) I termini
di prescrizione e di decadenza;
2) Gli obblighi
di pagamento relativi a precedenti dilazioni di pagamento in essere alla data
di presentazione della domanda fino alla scadenza della prima o unica rata
della definizione;
3) Le azioni
esecutive dell’agente della riscossione il quale non può iscrivere nuovi fermi
amministrativi o ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo
precedentemente avviate, sempre ché non abbia avuto luogo il primo incanto con
esito positivo;
Ulteriori effetti derivanti dalla
presentazione della domanda sono:
1) Il debitore
non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta
(non scatta la proposta di compensazione con i ruoli) o dei pagamenti di
crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione (non scatta il
blocco dei pagamenti).
2) Il contribuente
può ottenere il rilascio del DURC e della regolarità fiscale anche ai fini
della partecipazione a gare di appalto.
Termini di
versamento
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero
in forma rateale.
In caso di pagamento rateale sono previste un massimo di 18
rate. Non si applicano dilazioni previste in caso di temporanea situazione di
difficoltà del contribuente.
Le rate successive a quella del 1.08.2019 (ovvero dal giorno
dopo il versamento della prima rata) sono gravate di interessi di dilazione
nella misura del 2% annuo.
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme
derivanti dalla definizione agevolata determina il mancato perfezionamento
della definizione, con l’effetto che:
a. Viene annullato
il certificato di regolarità contributiva
b. Riemerge il
debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora e il carico
non potrà essere oggetto di dilazione
c. Riprendono i
termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto
della dichiarazione.
E’ stata introdotta, in sede di conversione del DL 119/2018, una
soglia di tolleranza dei tardivi versamenti in caso di pagamenti eseguiti con
ritardo non superiore ai 5 giorni rispetto alla scadenza effettiva.
Si precisa inoltre che per le somme sottoposte a definizione agevolata
(rottamazione), qualora siano oggetto di procedura concorsuale oppure di
procedura di composizione negoziale della crisi d’impresa, è applicabile la
disciplina dei crediti prededucibili.
Con riferimento ai termini di pagamento, in caso di rateizzazione, queste le scadenze:
1° rata : 31.07.2019 pari al 10% del dovuto
2° rata : 30.11.2019 pari al 10% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
3° rata : 28.02.2020 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
4° rata : 31.05.2020 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
5° rata : 31.07.2020 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
6° rata : 30.11.2020 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
7° rata : 28.02.2021 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
8° rata : 31.05.2021 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
9° rata : 31.07.2021 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
10° rata : 30.11.2021 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
11° rata : 28.02.2022 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
12° rata : 31.05.2022 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
13° rata : 31.07.2022 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
14° rata : 30.11.2022 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
15° rata : 28.02.2023 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
16° rata : 31.05.2023 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
17° rata : 31.07.2023 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%
18° rata : 30.11.2023 pari al 5% del dovuto + interessi di dilazione del 2%