REATI TRIBUTARI: NOVITA’ 2020
Con riferimento al regime penale
tributario, nell’arco di quasi un decennio si sono susseguiti alcuni importanti
interventi legislativi: dall’ultimo del 2015 che mitigava le sanzioni, con
l’emanazione del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 si riscontra una
tendenza di segno opposto.
Pur con la previsione di alcune circostanze attenuanti, occorre ora confrontarsi
con una nuova disciplina che segna un generale aggravamento per quanto
riguarda le disposizioni inerenti:
— all’innalzamento
delle sanzioni per le principali fattispecie illecite;
— all’abbassamento delle soglie di rilevanza penale dell’imposta evasa o degli
elementi attivi sottratti a imposizione per il reato di dichiarazione infedele;
— all’estensione delle disposizioni
in tema di confisca «per sproporzione» (rif.: art. 240-bis Cod. Pen.) per specifici
reati tributari, ritenuti più gravi;
— all’inserimento di alcuni
delitti tributari nel catalogo dei reati che formano il presupposto della
responsabilità degli enti per illeciti amministrativi (cfr. D. Lgs.
231/2001).
Si richiamano,
succintamente e a titolo informativo, le principali novità.
a)
Con
riferimento al reato di dichiarazione
fraudolenta mediante l'utilizzo di false fatture la pena viene inasprita, in
maniera significativa, da 4 a 8 anni (con
l’attenuante alla reclusione da 18 mesi a 6 anni se l’ammontare degli elementi
passivi fittizi risulta inferiore a € 100.000); analoghe sanzioni colpiscono coloro
che hanno emesso le false fatture.
b)
Riguardo
alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifizi, commessa da chiunque compie operazioni simulate oggettivamente
o soggettivamente ovvero si avvale di documenti falsi o di altri mezzi
fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore
l'amministrazione finanziaria, si prevede la sanzione con la reclusione da 3 a
8 anni.
c)
Relativamente
al delitto di dichiarazione infedele, commesso
da chiunque indica in una dichiarazione annuale ai fini dei redditi o dell’Iva
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi
passivi inesistenti, si prevede la reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi.
Si osservi che la soglia di
imposta evasa viene ridotta da 150 a 100.000 € e
che il parametro dell’importo della base imponibile sottratta a tassazione
viene diminuito da 3 a 2M € (con causa di non punibilità in ipotesi di
valutazioni errate discordanti entro il 10% rispetto a quelle ritenute corrette;
di rilievo: tale differenza riguarderà le valutazioni non più singolarmente
ma complessivamente considerate).
d)
L’omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte
sui redditi, Iva e sostituto di imposta, al superamento dell’evasione superiore
a 50.000 €, è sanzionata con la reclusione da 2 a 5 anni.
e)
Per quanto concerne i reati non dichiarativi, intendendo per
tali gli illeciti penali non strettamente connessi alle dichiarazioni, va
segnalato l’inasprimento delle pene (reclusione da 3 a 7 anni) nei confronti di
chiunque, al fine di evadere le imposte o di consentire l'evasione a terzi,
occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di
cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume di affari.
f) La confisca (e precedentemente il sequestro) potrà essere
eseguita nel caso in cui il contribuente: manifesti una sproporzione tra la
propria situazione patrimoniale e reddituale (accertata) rispetto a quanto
dichiarato; venga condannato per determinati reati tributari (utilizzo ed
emissione di fatture false superiore a € 200.000; dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifizi se l’imposta evasa supera i € 100.000; sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte).
g)
Particolare estensione della responsabilità amministrativa
della società in presenza di delitti tributari commessi dai vertici
aziendali; in concreto, nel caso di contestazione di uno dei reati al
rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla
stessa, il Pm annoterà, nel registro delle notizie di reato, anche l’illecito
amministrativo a carico dell’ente.
h)
Specificamente agli aspetti di lotta contro le frodi lesive
degli interessi finanziari dell'Unione europea si informa che è al vaglio l’ampliamento
del “catalogo degli illeciti”, da cui scaturisce la responsabilità delle
società ex D. Lgs. 231/2001, attraverso l’introduzione di punibilità
anche per ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato) per i reati
di dichiarazione infedele, omessa presentazione e indebita compensazione, che
presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta Iva evasa non sia inferiore
a 10 M €.
Sotto il profilo
procedurale viene invece estesa la causa di non punibilità: il contribuente
che prima dell’avvio di un controllo regolarizza il suo illecito, rappresentato
dall’utilizzo delle false fatture o comunque da una dichiarazione fraudolenta,
non risponde più del reato.