PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR)
PREMESSA
Già presenti in
Francia e in Inghilterra da circa vent’anni i PIR (piani individuali di
risparmio) sono stati introdotti in Italia dalla Legge di Bilancio per il 2017.
Si tratta di uno
strumento finanziario che ha come obiettivo principale quello di indirizzare il
risparmio dei privati cittadini verso fondi e altri strumenti d’investimento
che siano utili sia per chi li sottoscrive sia per il sistema Paese. Ciò è possibile perché
grazie al PIR una parte dei risparmi del cittadino defluisce verso l’economia
reale finanziando le piccole e medie imprese italiane.
L’utilità per il
cittadino sottoscrittore di questo strumento, come vedremo più avanti, risiede
nella non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria derivante dagli investimenti effettuati nell'ambito dei Piani Individuali
di Risparmio che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalle
norme.
Obiettivo della norma
Così come indicato
nella relazione illustrativa alla Legge n.232, “l’obiettivo della normativa in esame è, in particolare, quella di
indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla
liquidità verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali
italiane ed europee radicate nel territorio italiano per le quali è maggiore il
fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento
mediante il canale bancario”.
I Piani
Individuali di Risparmio dovrebbero costituire un’utile alternativa per
garantire provviste finanziarie alle PMI (piccole e medie imprese), le cui
criticità connesse a una scarsa capitalizzazione si sono acuite negli anni
della crisi e della stretta creditizia, che ha causato forti problemi non solo
a livello di singole realtà ma anche in una prospettiva sistematica e
macroeconomica.
Cosa sono i PIR
Da un punto di
vista strutturale i PIR possono essere definiti come dei veri e propri “contenitori”
che possono configurarsi in diverse forme tecniche quali:
OICR
Fondo comune
Gestione patrimoniale
Contratto di
assicurazione
Deposito titoli
all’interno dei
quali possono essere contenuti strumenti finanziari di varia natura.
Beneficiari/Sottoscrittori
I soggetti che possono sottoscrivere i PIR sono:
a) Persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa.
b) Enti di previdenza obbligatoria (le c.d. Casse di Previdenza)
c) Forme di previdenza complementare (si tratta dei c.d. fondi Pensione)
Modalità di Costituzione del PIR
Il piano si costituisce destinando somme o valori, allo scopo di effettuare determinati investimenti, presso un intermediario abilitato.
Vantaggi Fiscali per il sottoscrittore
La principale agevolazione accordata ai PIR che rispettano i requisiti esaminati riguarda l’introduzione di un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati in un piano di risparmio. Tale agevolazione si estrinseca in un regime di esenzione dalle imposte sostitutive e dalle ritenute generalmente applicate sui redditi in questione (pari al 26% e al 12,50% nel caso di titoli di stato italiani).
Unicità del PIR
Non è possibile essere titolare contemporaneamente di più PIR o essere contitolari di uno stesso PIR. E’ però possibile essere titolare di più PIR nel corso della propria vita ma solo se questi non sussistono contemporaneamente. Conseguentemente, una volta chiuso un PIR è possibile istituirne uno nuovo, anche nello stesso periodo d’imposta.
Limiti di investimento
L’importo investito non può superare complessivamente, nell’arco del quinquennio, il valore di Euro 150.000, con un limite annuo di Euro 30.000.
Obbligo temporale di detenzione
In linea generale gli investimenti devono essere detenuti nel PIR per almeno 5 anni
Obbligo di investire almeno il 70% del PIR in determinati strumenti
Il PIR deve essere investito per almeno il 70% in “strumenti finanziari” emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri della UE o Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) aventi stabile organizzazione in Italia. Inoltre per almeno il 30% del 70% (quindi il 21%) deve essere investito in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana.
Limite di concentrazione
Non più del 10% dell’investimento complessivo può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo, nonché in depositi e in conti correnti bancari e postali.
Divieto di investire in strumenti emessi da soggetti residenti in Stati non collaborativi
Il PIR non può investire in strumenti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni
Disinvestimento prima del quinquennio
Nel caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste ai punti precedenti, i redditi percepiti prima del tempo e quelli realizzati a seguito di dismissione sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione di sanzioni.