Accertamento in tema di falsa fatturazione: un interessante orientamento giurisprudenziale
Con riferimento all'ampio tema della
falsa fatturazione, si pensi alla circostanza – non certo ipotetica ma del
tutto concreta nell'ambito lavorativo di ogni giorno – ove vengano contestati rapporti
d’affari con uno o più fornitori del contribuente accusati di essere una sorta
di “società cartiera”, appellativo usato per indicare quelle attività
imprenditoriali create con fine fraudolento volto (anche) all'evasione del versamento
delle imposte o utilizzate per apportare “correzioni” ai conti di altri
soggetti giuridici.
Prendendo spunto da un recente articolo
pubblicato sulla stampa specializzata afferente al commento di una sentenza [cfr. Stefano Sereni, Fatture
inesistenti? Il contribuente deve vedere le «carte», inserto Norme e Tributi, pag. 34, de Il Sole 24 Ore del 16 dicembre 2019], pare utile
informare – sintetizzando – di come venga riconosciuto il diritto ad accedere
alle carte e agli altri elementi di prova al contribuente che fosse involontariamente
coinvolto nel suddetto contesto elusivo, spettando invece al Fisco l’incombenza
di dimostrare il coinvolgimento dello stesso nel presunto tentativo di
truffa/raggiro a scapito dell’Erario: il fatto che un fornitore non adempia all'obbligo di versamento delle proprie imposte non può cioè essere ritenuto
elemento sufficiente volto a colpevolizzare il cliente.
Qualora al fornitore si riconduca la funzione
di “cartiera” e a questi fossero contestate fatture riferite a cessioni o
prestazioni inesistenti, il contribuente ha il diritto di esaminare – anche
integralmente – gli atti di indagine riguardanti il soggetto che ha emesso i
documenti, affinché possa adeguatamente difendersi.
Nell'avviso di accertamento non sarà quindi
sufficiente riportare il solo contenuto essenziale con l’inserimento di una
motivazione per relationem ad altri
atti, non conosciuti o conoscibili dal contribuente, prodromici sui quali si
fonderebbe la pretesa (come, ad esempio, i processi verbali di constatazione a
carico dei propri fornitori).
Il Fisco non è pertanto esonerato dal
far conoscere al contribuente gli elementi di prova su cui fonda la pretesa
erariale, compresi gli atti relativi alle verifiche connesse; ed è altresì suo compito
dimostrare la partecipazione del contribuente alla frode.